Art. 21.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Nella definizione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei discenti della scuola secondaria di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado si deve tenere conto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il potere disciplinare nei confronti dei discenti ha per fine di garantire e di tutelare l'integrità della prestazione didattica e, altresì, di rendere ciascun soggetto responsabile del rispetto dei propri e degli altrui diritti e doveri;

          b) il potere disciplinare consiste in un potere di vigilanza atto a consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri che fanno capo a ciascun discente;

          c) l'esercizio del potere disciplinare è diretto a rendere consapevolmente responsabili i discenti delle loro libere azioni ed opinioni;

          d) le sanzioni disciplinari sono ridefinite in rapporto all'età e all'ordine di scuola frequentato, tenendo conto, altresì, del grado di autonomia di giudizio generalmente acquisito nella fascia di età presa in considerazione;

          e) le sanzioni disciplinari, che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a tre giorni, sono irrogate dal dirigente scolastico sentito il consiglio di classe.

      2. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni sono irrogate da una commissione composta dal dirigente scolastico che la presiede, da due docenti, con contratto a tempo indeterminato, eletti dal collegio dei docenti e da due studenti designati dal consiglio degli studenti tra i propri membri che hanno compiuto il sedicesimo anno si età. Nelle scuole secondarie

 

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di primo grado la componente degli studenti è sostituita da due genitori eletti dalla relativa assemblea.
      3. I provvedimenti adottati in materia di sanzioni disciplinari sono definitivi.
      4. Ogni sanzione disciplinare è proporzionata all'infrazione commessa. A richiesta del discente sanzionato o, nel caso di discenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, a richiesta dei genitori, la sanzione può essere convertita nello svolgimento di attività confacenti al ripristino della turbativa arrecata alla comunità scolastica.